Ancora una volta possiamo dire: avevamo ragione noi dell’ANP! E non è una soddisfazione di poco conto. Tanti colleghi in questi mesi ci hanno segnalato che ricevono richieste di permessi retribuiti, oltre i tre giorni previsti dall’art. 15 del CCNL comparto scuola 2007 ancora vigente, senza presentare un quadro delle sostituzioni a titolo gratuito per tutte le ore di lezione da coprire.
Abbiamo sempre invitato i colleghi ad appellarsi all’art. 1, comma 54, della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), che subordina la fruizione delle ferie richieste al di fuori dei periodi di sospensione dell’attività didattica alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvalga senza che si determinino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ma a questa posizione è sempre stato ribattuto dagli interessati, e spesso a muso duro, che l’unico principio da applicare era quello che ai sei giorni di ferie dovessero essere applicate le “stesse modalità” previste per i primi tre giorni di permesso, come dichiara sempre l’art. 15 e quindi fosse un compito della scuola trovare i supplenti e pagare le ore eccedenti necessarie.
Un coraggioso dirigente scolastico di Terni si è rifiutato di concedere le ferie ad un docente che pretendeva di non indicare i colleghi che l’avrebbero sostituito gratuitamente. Il docente ha presentato ricorso diretto ad accertare l’illegittimità del provvedimento di diniego alla concessione delle ferie. Il Tribunale di Terni si è pronunciato, in primo grado, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Il docente ha quindi proposto appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendone l’annullamento. La Corte d’Appello di Perugia ha respinto l’appello e confermato la sentenza impugnata, richiamandosi proprio all’art. 1, comma 54, della legge 228/2012 (“Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”) e aggiungendo che il successivo comma 56 prescrive che: “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013”.
Una bella lezione sul primato della Legge e sulla gerarchia delle fonti!
Alleghiamo la Sentenza 106/2019 della Corte d’Appello di Perugia, nella convinzione che tutti i dirigenti scolastici abbiano interesse a conoscerla e ad applicarla.